
Il principio d’eguaglianza (ex art. 3 Cost.) è uno dei fondamenti su cui si regge l’ordinamento giuridico italiano e si ispira, a sua volta, all’inscindibile trinomio «liberté, égalité, fraternité». La nostra Costituzione si occupa di libertà e di eguaglianza, ma non usa il termine «fratellanza», bensì «solidarietà». L’articolo 2 della Costituzione, dopo aver sancito che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», di-spone che la Repubblica «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Qual è la differenza tra i concetti di fratellanza e di solidarietà? E quali sono i diritti inviolabili dell’uomo? E che cosa significa il termine «inviolabile»? Quale correlazione vi è tra i diritti inviolabili e i doveri di solidarietà? La Lettura cercherà di dare risposta a queste domande, anche con l’ausilio della giurisprudenza della Corte costituzionale.
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